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Le nostre
regole

Struttura, attività e scopo della nostra associazione di promozione sociale in 27 articoli

Statuto

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Statuto della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS il 18.01.2023

Articolo 1 (Denominazione)

1. E’ costituita l’Associazione provinciale di Milano Monza e Brianza (o area metropolitana) di seguito chiamata “Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Associazione di Promozione Sociale” o per brevità “LILT Milano Monza Brianza APS” in seguito definita “Associazione”, quale articolazione territoriale della LILT nazionale.

Articolo 2 (Sede)

1.L’Associazione ha sede in Milano, via Venezian n. 1.
2.Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà, con propria deliberazione, modificare l’indirizzo della sede all’interno del medesimo Comune e potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative, nell’ambito territoriale provinciale, dandone informativa alla Sede Centrale della LILT.

Articolo 3 (Durata)

1.L’Associazione opera come entità rapportata alla LILT, ferma restando la propria natura di organismo costituito su base associativa autonoma e disciplinata dalla normativa di diritto privato secondo quanto in materia disposto dal Codice per il Terzo settore. Ha durata illimitata.

Articolo 4 (Finalità e oggetto sociale)

1.L’Associazione che assume come compito primario la promozione della prevenzione oncologica, socio-sanitaria e riabilitativa, non ha finalità di lucro. Persegue, promuove ed attua i seguenti scopi come previsto anche dall’articolo 2 dello Statuto nazionale della LILT:
a) promozione e sostegno di iniziative, studi e ricerche in campo oncologico;
b) attività di informazione ed educazione alla Salute, anche nelle scuole e nei luoghi di lavoro;
c) realizzazione di programmi per la formazione e l’aggiornamento del personale medico e non medico e dei volontari;
d) attività di prevenzione oncologica e diagnosi precoce, di assistenza psico-socio-sanitaria e assistenza sociale, di riabilitazione e di assistenza domiciliare, anche attraverso varie espressioni di volontariato, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull’assistenza sanitaria;
e) programmazione oncologica, elaborata in sede centrale e periferica, curando un costante collegamento con le varie istituzioni pubbliche e private qualificanti aventi finalità oncologiche o correlate all’oncologia;
f) realizzazione, nel rispetto delle prescrizioni di legge, di interventi e prestazioni sanitarie nell’ambito della diagnostica oncologica;
g) interscambio di informazioni e collaborazioni con organismi similari a livello nazionale ed internazionale;
h) raccolta del supporto economico pubblico e privato per il potenziamento della lotta contro i tumori;
i) iniziative per il miglioramento della qualità di vita nell’assistenza oncologica;
l) finanziamento o provvedimenti diretti all’acquisto di apparecchiature scientifiche, mediche e terapeutiche per organizzazioni sanitarie o similari specializzate nella lotta contro il cancro;
m) assistenza anche materiale e finanziaria agli ammalati di tumore che ne abbiano bisogno e alle loro famiglie.
Può esercitare attività diverse da quelle previste all’art. 5 del Codice del Terzo settore, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Tali attività saranno individuate dal Consiglio Direttivo Provinciale.
2. Tali attività, peraltro, sono riconducibili nell’esercizio di interesse generale dettate dall’art. 5 del Codice del Terzo settore che vengono svolte dall’Associazione per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente secondo la propria natura associativa di cui all’art. 1.
3. L’Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari persegue la raccolta del supporto pubblico e privato.
4. Le cariche associative e dei volontari sono gratuite.

Articolo 5 (Categorie associati)

1.L’Associazione è formata dalle seguenti categorie di associati:
• ordinari
• sostenitori
• benemeriti
• onorari
2.Possono essere associate le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti nonché le associazioni non riconosciute, tutte prive di scopo di lucro. Il numero degli associati in forma di Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro, non può essere comunque superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
3.La classificazione delle suddette categorie di associati avviene secondo quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto nazionale della LILT.
4.L’Associazione, previa adozione di apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo Provinciale e notificato alla Sede Centrale può conferire attestati di onore e funzioni onorarie agli associati che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere della Sede Centrale.
5.L’Associazione è tenuta, in base al rapporto associativo, a comunicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero degli associati alla Sede Centrale.
6.Gli associati dell’Associazione, in relazione al rapporto associativo in essere con la LILT, ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale con l’indicazione anche dell’Associazione di appartenenza.
7.L’aspirante associato acquisisce lo stato di associato dell’Associazione previa domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo Provinciale, con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo settore.
Nella richiesta di ammissione, l’aspirante associato deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente statuto, come pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall’Associazione e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.
Il Consiglio Direttivo Provinciale, entro trenta giorni dalla data della richiesta, la esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio e, accettata la richiesta di entrare a far parte dell’Associazione, annota l’iscrizione nel libro dei associati, comunicando l’avvenuta ammissione al richiedente.
Qualora il Consiglio Direttivo Provinciale si pronunci negativamente sulla richiesta di ammissione a associato, l’aspirante associato può, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto della richiesta di ammissione, proporre reclamo all’Assemblea dell’Associazione per la riforma del provvedimento.

Articolo 6 (Perdita della qualifica di Associato)

1.La qualità di associato è personale e si perde per:
a. recesso;
b. mancato pagamento della quota associativa annuale, determinata dal Consiglio Direttivo Provinciale, entro il 31 dicembre di ciascun anno;
c. previa delibera del Consiglio Direttivo Provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto per:
indegnità;
atti contrari all’interesse dell’Associazione.

Articolo 7 (Organi dell’Associazione)

1.Sono organi dell’Associazione:
• il Consiglio Direttivo Provinciale
• l’Assemblea degli associati
• il Presidente
• l’Organo di controllo
Articolo 8
(Competenze dell’Assemblea)

1.L’Assemblea provinciale degli associati ha i seguenti compiti:
a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale e dell’Organo di controllo;
b) delibera le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione;
c) approva, annualmente, il bilancio di previsione e di esercizio proposti dal Consiglio Direttivo Provinciale, accompagnati dalla relazione dell’Organo di controllo;
d) approva il bilancio sociale , se predisposto, ai sensi del successivo art. 22;
e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quando stabilito dall’art.28 del Codice per il Terzo settore;
f) delibera sull’esclusione degli associati;
g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione e i conseguenti provvedimenti;
h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto;
i) delibera su ogni altro argomento eventualmente sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo Provinciale.

Articolo 9
(Convocazione dell’Assemblea)

1.L’Assemblea degli associati si riunisce almeno due volte l’anno.
2.E’ convocata dal Presidente tramite invito affisso nei locali della Associazione, pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell’Associazione, oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale, ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, e-mail, sms, ecc. ), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.
3.Nell’avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l’Assemblea, la data e l’ora di prima e seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l’Assemblea degli associati.
4.L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l’Organo di controllo oppure da almeno il 5% degli associati o nella misura percentuale degli associati ritenuta congrua per assicurare la tutela delle minoranze.
5.Qualora il Presidente non provveda alla convocazione entro quindici (15) giorni, vi provvede l’Organo di controllo stesso, quando questo ne abbia fatto richiesta.

Articolo 10 (Diritto di voto)

1.Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, gli associati iscritti all’Associazione da almeno tre (3) mesi e in regola con il pagamento della quota associativa.
2. Ogni associato ha diritto a un voto.
3 L’associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, che non sia componente del Consiglio Direttivo Provinciale o dell’Organo di controllo, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante.
4.Ciascun associato non può avere più di cinque deleghe fintanto che l’Associazione avrà un numero di associati superiore a 500, o di tre deleghe al di sotto di questo numero.

Articolo 11 (Svolgimento dell’Assemblea)

1.L’Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
2.L’Assemblea nomina, su proposta del Presidente, un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.
3.Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione, nonché accertare il diritto di intervento e di voto degli associati.
4.Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, tenuto in consegna dal Segretario medesimo.

Articolo 12 (Costituzione dell’Assemblea)

1.In prima convocazione l’Assemblea degli associati è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
2.L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
3. Nelle assemblee convocate per le modifiche dello statuto, occorre la presenza in prima convocazione di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l’assemblea è valida con l’intervento di almeno l’1% (uno per cento) dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto.
4. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 13  (Elezione Consiglio Direttivo Provinciale)

1.I componenti del Consiglio Direttivo Provinciale e dell’Organo di controllo sono eletti dall’Assemblea degli associati.
2.Un regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo Provinciale, sulla base di uno schema tipo, formalizzato dalla Sede Centrale della LILT, da adottarsi almeno quindici (15) giorni prima della scadenza degli organi provinciali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì l’incompatibilità per i coniugi, i parenti o gli affini entro il quarto grado, di ricoprire contestualmente le cariche sociali.
3.Le elezioni sono indette dal Consiglio Direttivo Provinciale uscente almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del mandato.
4.E’data facoltà presentare una o più liste elettorali.
5.L’Associazione nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l’attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Articolo 14 (Consiglio Direttivo Provinciale)

1. L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo Provinciale composto da cinque a undici componenti, rispettandone la componente di genere secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il Consiglio Direttivo Provinciale uscente motiva e determina, nell’occasione dell’adozione del Regolamento di cui all’art.13 comma 2, il numero dei membri del consesso.
2. Possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo Provinciale gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi dalla data delle elezioni.
3. I componenti del Consiglio Direttivo Provinciale durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per un solo mandato.
4. Possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo Provinciale, con voto consultivo, gli associati che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente della Associazione per almeno due mandati.
Possono partecipare altresì alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo, il direttore sanitario degli ambulatori, ove questi esista, dell’Associazione, nonché un rappresentante eletto delle delegazioni comunali.
5.Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare vitalità dell’Associazione nell’ambito del proprio territorio, vengono costituite a richiesta dei singoli cittadini e previo motivato parere del Consiglio Direttivo Provinciale.

Articolo 15  (Convocazione del Consiglio Direttivo Provinciale)

1.Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno o quando lo stesso lo ritenga opportuno, ovvero quando la maggioranza del Consiglio ne faccia richiesta per deliberare su specifici argomenti. Il Consiglio Direttivo Provinciale è inoltre convocato qualora richiesto da norme speciali o da leggi nazionali e regionali.
2.Il Consiglio Direttivo Provinciale è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Può avvalersi, al bisogno, di mezzi di telecomunicazione o video comunicazione.
3.Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pari, prevale il voto del Presidente.
4.Il Consiglio Direttivo Provinciale è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente.
5.In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il Consiglio Direttivo Provinciale è presieduto dal Consigliere più anziano di età.
6.Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 16 (Modalità di convocazione del Consiglio Direttivo Provinciale)

1.Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, consegnato a mano o inviato per posta, o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l’avvenuta ricevuta (es. sms, whatsapp, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l’adunanza.
2.In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a tre giorni per mezzo di posta elettronica.
3.La presenza di tutti i Consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.

Articolo 17  (Cessazione del Consiglio Direttivo Provinciale)
Qualora venga a cessare dalla carica un Consigliere, il Consiglio Direttivo Provinciale provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato della lista elettorale vincente.
Se la maggioranza dei componenti eletti del Consiglio Direttivo Provinciale cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell’intero organo, dando relativa comunicazione alla Sede Centrale della LILT.

Articolo 18 (Poteri del Consiglio Direttivo Provinciale e del Presidente) 

1.Il Consiglio Direttivo Provinciale è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.
2.A tal fine:
a. attua le finalità istituzionali tenendo conto degli atti d’indirizzo del Consiglio Direttivo Nazionale della LILT, e nel rispetto della disciplina del Codice del Terzo settore e provvede alla raccolta dei fondi e all’iscrizione degli associati;
b. assume iniziative nell’ambito della propria competenza territoriale come previsto dall’art. 4 del presente Statuto e tenendo conto delle indicazioni espresse dal Consiglio Direttivo Nazionale;
c. predispone ed approva annualmente il bilancio di previsione e di esercizio, da accompagnarsi con il parere dell’Organo di controllo e l’eventuale bilancio sociale ai sensi dell’art. 21 del Codice del Terzo settore;
d. adotta il Regolamento Elettorale redatto dalla Sede Centrale della LILT;
e. elegge il Presidente e il Vice Presidente, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto;
f. delega, su proposta del Presidente, a uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione;
g. richiede, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, così come dettato dall’art.26 comma 6 del citato Codice del Terzo settore.
3.Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione.
4.Il Presidente invia alla Sede Centrale della LILT, entro il 28 febbraio, in costanza del rapporto associativo e perché ne abbia conoscenza, il bilancio d’esercizio approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale unitamente al parere dell’Organo di controllo e, entro il 30 settembre, il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività per la valutazione e la presa d’atto rispetto alle indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale e alla coerenza con i programmi nazionali e con i fini istituzionali della LILT. Il Presidente comunica alla Sede Centrale della LILT le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto nel rispetto di quanto normato dal Codice per il Terzo settore.
In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice per il Terzo settore, a trasmettere il bilancio agli Uffici del Registro Unico Nazionale secondo le modalità ivi previste.
5. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo Provinciale alla prima riunione da convocarsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto.
Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio d’esercizio, il bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d’obbligo o spese superiori al limite stabilito dal Consiglio Direttivo Provinciale.

Articolo 19 (Organo di controllo)

1.L’Associazione è dotata dell’Organo di controllo anche monocratico, al quale si applica l’art.2399 del Codice civile.
L’Organo viene scelto, così come stabilito dall’art.30 comma 5 del richiamato Codice del Terzo settore, tra le categorie di soggetti di cui all’art.2397 del Codice civile.
All’Organo, in seno al quale almeno un componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro, si affida anche l’esercizio del controllo contabile dell’Associazione, svolgendo compiti e funzioni di cui al richiamato art. 30 del Codice per il Terzo settore.
2.L’Organo dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per un solo mandato.
3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’ apposito registro.

Articolo 20 (Coordinamento Regionale)

1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale – in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT – e di assicurare lo svolgimento di una attività di collegamento con la Sede Centrale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal Consiglio Direttivo Nazionale e dei programmi nazionali. I Presidenti delle Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina del Consiglio Direttivo Nazionale. La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.
Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione di programmi nazionali il Coordinatore Regionale può rappresentare al Consiglio Direttivo Nazionale richieste di contributo finanziario per le Associazioni provinciali di riferimento.
Parimenti il Coordinatore Regionale può presentare analoghe richieste di contributi finanziari per progetti promossi dalle singole Associazioni provinciali.
Richieste di finanziamento al Consiglio Direttivo Nazionale possono essere presentate da più Coordinamenti Regionali per la promozione di specifici progetti a valenza interregionale.
2. Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione Provinciale di appartenenza del Coordinatore.
3. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.
4. Con atto di indirizzo adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.

Articolo 21 (Patrimonio)

1 Il patrimonio dell’Associazione è così costituito:
– dal patrimonio vincolato a garanzia dei creditori;
– dai beni immobili acquistati dall’Associazione;
– dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo Provinciale ad incremento del Patrimonio;
– da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
– dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
– dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
da donazioni e lasciti testamentari.

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
– quote e contributi associativi;
– contributi pubblici e privati;
– rendite patrimoniali;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
– entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall’art. 79, comma 2;
– corrispettivi dagli associati e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
– entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
– ricavi e proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;
– altre entrate espressamente previste dalla legge.

2.L’Associazione provvede agli scopi statutari:
a. con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istitutivi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
b. con le quote associative versate dagli associati;
c. con i proventi delle proprie attività nonché di quelli provenienti dalla Sede Centrale LILT per contributi e partecipazioni a campagne nazionali;
d. con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali.

Articolo 22 (Esercizio finanziario)

1.L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
2.Per ogni esercizio finanziario devono essere redatti il bilancio d’esercizio comprensivo di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione di missione o il rendiconto ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 117/2017 che devono essere approvati dall’Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il Consiglio Direttivo Provinciale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione e in calce al rendiconto.
Il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio preventivo con il programma di attività che dovrà essere approvato dall’Assemblea entro il mese di novembre di ogni anno. Sia il bilancio d’esercizio che il bilancio di previsione dovranno essere trasmessi all’Organo di controllo per il parere ai sensi dell’art. 30 Codice Terzo settore.
3.L’Associazione è tenuta, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 Codice Terzo settore a depositare, presso il Registro Unico Nazionale per il Terzo Settore e a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale entro il 30 giugno. Il Bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Articolo 23 (Autonomia patrimoniale)
1.L’Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati. E’ inibita all’Associazione la distribuzione ai propri associati, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione o utili, fondi e riserve comunque denominate anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del vincolo associativo.
2.L’Associazione versa alla Sede Centrale il contributo annuale relativo al numero degli associati iscritti, come determinato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
3.Atteso che il Consiglio Direttivo Nazionale della LILT indica eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole Associazioni provinciali, l’Associazione partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla Sede Centrale.

 

Articolo 24 (Scioglimento dell’Associazione)

1. Lo scioglimento dell’Associazione per qualunque causa è deliberato dall’Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno trequarti degli associati. Nella medesima seduta l’Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.
2. L’attivo residuale patrimoniale dell’Associazione, esaurita la liquidazione, e secondo quanto disposto dall’Assemblea, sarà devoluto, in accordo con il Consiglio Direttivo Nazionale, ad altra Associazione provinciale LILT che sia ente del Terzo settore, ovvero, in mancanza, ad altro ente del Terzo settore e col parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45 del Codice del Terzo settore e salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.25  (Trasparenza)
1.Tutte le attività dell’Associazione devono avvenire nel segno della massima trasparenza.
2.L’Associazione tiene aggiornato, presso la sede amministrativa, l’Albo nel quale affiggere gli avvisi della vita associativa.
3. L’Associazione, inoltre, rende noti nelle forme di legge gli emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a dirigenti dell’Associazione.

Art.26 (Libri sociali)
1. L’Associazione tiene i seguenti libri:
a) il libro dei Soci;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Provinciale;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, se nominato
e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale.
I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo Provinciale. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell’organo a cui si riferisce.
2.Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell’Associazione.
3.La richiesta è esaminata dal Presidente dell’Associazione. Qualora non vi sia dubbio alcuno sulla identità dell’associato, la legittimazione dell’associato richiedente e sulla sussistenza dell’interesse personale e concreto all’accesso, essa è accolta senza ulteriori formalità.
4.Nel caso non fosse possibile l’accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30 giorni dalla richiesta formalizzata.
5.In presenza di eventuale diniego all’accesso, l’associato rivolge richiesta al Consiglio Direttivo Provinciale, per conoscenza, alla Sede Centrale LILT, chiedendo un pronunciamento al riguardo.
6.Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del Consiglio Direttivo Provinciale, l’associato ha facoltà di rivolgersi direttamente all’Assemblea e, per conoscenza, alla Sede Centrale.
7.L’ Associato che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata.

Art.27  (Rinvii)
Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di Enti del Terzo settore ed in particolare di Associazioni di Promozione Sociale.

F.to Marco Alloisio
Monica De Paoli