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La legge 80/2006 prevede un iter accelerato per l’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap per i soggetti affetti da patologie oncologiche.

-Hai diritto all’esenzione totale dal pagamento del ticket su visite, esami e farmaci per la cura del tumore; prima della dimissione dall’ospedale chiedi la domanda di esenzione che dovrai presentare all’ASL di appartenenza, portando con te la tessera sanitaria, il codice fiscale e la documentazione medica ospedaliera o specialistica che attesti la patologia in atto. L’ASL ti rilascerà la tessera di esenzione recante il codice 048 identificativo delle patologie tumorali. Se hai un’invalidità riconosciuta al 100% hai diritto all’esenzione totale dal ticket per qualsiasi prestazione, ma non per tutti i farmaci.

-Dopo la dimissione ospedaliera, se hai bisogno di cure mediche specialistiche, infermieristiche e riabilitative a domicilio hai diritto di rivolgerti all’ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) erogata dalla tua ASL in collaborazione con il medico di base, il quale dovrà farne esplicita richiesta.

-Hai diritto alla fornitura gratuita di protesi, ausili e presidi sanitari per migliorare la qualità della tua vita e facilitare la tua cura e assistenza a domicilio. La domanda va presentata all’ufficio protesi e ausili della tua ASL, la quale ti informerà dei requisiti necessari nelle singole situazioni.

-Il Comune di residenza riconosce all’invalido civile il diritto di ottenere il contrassegno di libera circolazione e sosta e altri benefici. Potrai circolare nelle zone a traffico limitato e sostare nei parcheggi riservati ai disabili e contrassegnati, oppure gratuitamente in quelli a pagamento. La domanda va inoltrata al Comune di residenza compilando l’apposito modulo e allegando un certificato medico legale che attesti la grave difficoltà motoria (la visita è prenotabile presso l’ufficio di medicina legale della ASL).

Il presupposto per avere accesso ai benefici spettanti al caregiver è che il malato abbia avuto il riconoscimento dello stato di handicap grave.
Se il caregiver lavora, la legge appresta diversi strumenti a tutela dei suoi diritti, che possono agevolare il gravoso compito di assistenza al malato, soprattutto se anziano.
Il caregiver ha il diritto di chiedere fino a 3 giorni al mese di permessi retribuiti per assisterti e può essere agevolato nella scelta della sede di lavoro.
Può inoltre richiedere e ottenere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, fruibile fino a un massimo di due anni, a condizione che il malato non sia ricoverato a tempo pieno oppure, qualora lo sia, che i sanitari ne richiedano l’assistenza. Hanno diritto al congedo straordinario retribuito, in ordine di priorità: il coniuge convivente del malato; i genitori (naturali, adottivi e affidatari) anche non conviventi; il figlio convivente; il fratello o la sorella conviventi.

Se le condizioni sono diverse il caregiver può richiedere un congedo non retribuito per gravi motivi familiari: continuativo o frazionato, fruibile fino a un massimo di due anni, durante i quali il caregiver conserva il posto di lavoro, ma non può svolgere alcuna attività lavorativa.

La legge riconosce al caregiver la possibilità di scegliere tra due tipologie di congedo biennale che sono fruibili alternativamente tra loro, purché sussistano i requisiti normativi.

Il caregiver che abbia a carico una persona disabile in stato di handicap grave (e quindi anche un malato di tumore cui sia stato riconosciuto l’handicap in situazione di gravità) ha diritto a essere esonerato dal lavoro notturno.

Il riconoscimento dello stato di handicap grave non è richiesto per avere accesso ai seguenti benefici:
-passaggio al lavoro a tempo parziale
-permessi lavorativi per eventi e cause particolari
-il caregiver ha diritto a 3 giorni lavorativi all’anno di permesso retribuito per decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente, a condizione che sia adeguatamente documentata la stabile convivenza
-ferie e riposi "solidali".

Dal 2015 la legge (Art. 24 D. Lgs. 151/2015) prevede che i lavoratori, a titolo gratuito, possano cedere giornate di ferie o riposo “solidali” ai colleghi di lavoro in difficoltà per assistere i figli minori che necessitano di cure costanti.

I malati oncologici, per effetto della Legge 68/1999, hanno diritto all’iscrizione alle liste speciali di collocamento che facilitano l’ingresso nel mondo del lavoro.
Il lavoratore malato oncologico ha il diritto di lavorare il più vicino possibile a casa e di svolgere mansioni compatibili con la malattia.
In quest’ottica, può rifiutare il lavoro notturno o faticoso anche se svolto prima della diagnosi.
In ogni caso, retribuzione ed inquadramento non possono variare.
La normativa, includendo anche il Decreto-legge 276/2003, stabilisce anche la possibilità di svolgere orari lavorativi flessibili ed incentiva il telelavoro.

Per effetto della legge 104/1992 hai il diritto di chiedere, tramite l’Ente Previdenziale e previa autorizzazione del datore di lavoro:
-una riduzione di 2 ore al giorno di lavoro
-usufruire di permessi retribuiti per cure e controlli
-avere la precedenza in un’eventuale scelta della sede di lavoro.

Per effetto del Decreto-legge 119/2011 e previo accordo con il datore di lavoro, con un’invalidità civile superiore al 50% si ha il diritto di chiedere e ottenere un periodo retribuito di 30 giorni all’anno.

I colleghi del lavoratore malato potranno cedergli ore e giornate di riposo ai sensi dell’art.24 del D.LGS 151/2015.

Il malato con invalidità superiore al 74% ha diritto alla pensione anticipata. Nello specifico l’INPS conteggerà due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente prestato come invalido.

Per effetto della Legge 68/1999 hai il diritto di essere assunto in imprese ed enti pubblici in base ai posti riservati ai disabili.

Inoltre, hai il diritto di:
-effettuare delle visite mediche senza utilizzare ferie o permessi;
-passare ad una mansione più adatta al tuo stato fisico;
-ottenere un periodo più lungo di aspettativa non retribuita;
-passare al part-time provvisorio.

Per effetto del Decreto-legge 61/2000 e 276/2003 i lavoratori malati di tumore in grado di svolgere un’attività hanno il diritto di chiedere e ottenere dal datore di lavoro la riduzione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale senza dover rinunciare definitivamente all’impiego e fino a quando le condizioni di salute non consentono di riprende l’orario normale.

Se hai ricevuto uno sfratto per morosità (ossia se non sei riuscito più a pagare l’affitto), devi recarti (anche senza l’assistenza di un avvocato) alla udienza che è stata indicata nell’atto che hai ricevuto.
Davanti al Giudice puoi chiedere (per immobili affittati ad uso abitativo) un “termine di grazia” che altro non è che un termine per pagare tutto - che può avere una durata massima di 90 giorni. Nel caso del malato oncologico, il termine è elevabile, a discrezione del Giudice, a 120gg portando la relativa documentazione che attesti la patologia.
Il pagamento deve avvenire per forza nel termine assegnato dal giudice perché è perentorio.
Se si sana la mora il contratto di locazione prosegue; se non si paga il contratto si risolve e quindi il conduttore è tenuto al rilascio dell’immobile nel termine indicato dal Giudice.

Se hai ricevuto uno sfratto per finita locazione devi presentarti (anche senza l’assistenza dell’Avvocato) alla udienza che sarà indicata nell’atto che hai ricevuto per verificare che effettivamente il tuo contratto sia giunto alla sua naturale scadenza e ti abbiano inviato regolare disdetta. Se così è, il Giudice fisserà un termine denominato “inizio della esecuzione”. È la data entro la quale, se l’inquilino non riconsegna spontaneamente l’immobile, il proprietario può iniziare ad agire con la forza pubblica, inviando l’ufficiale Giudiziario. L’inquilino può chiedere una sola volta, con una istanza motivata rivolta al Giudice del Tribunale dove si trova l’immobile, che sia fissato un nuovo termine per l’esecuzione entro sei mesi dalla data originariamente fissata.

Ad esempio se l’immobile è situato a Milano, si può consultare il sito del Tribunale e seguire le istruzioni riportate. Nei casi in cui l’inquilino abbia compiuto 65 anni, o abbia 5 o più figli a carico, o sia iscritto nelle liste di mobilità (e altri casi previsti dalla legge) e anche nel caso in cui l’inquilino o uno dei componenti del nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi sia portatore di handicap o malato terminale, il termine di sei mesi, potrebbe essere fissato in un massimo di 18 mesi. Anche in questo caso, la durata del termine è rimessa, di volta in volta alla discrezionalità del Giudice.

L’istituto della morosità incolpevole è stato creato per andare incontro alle esigenze delle famiglie che non sono state in grado di pagare l’affitto per la perdita o per una notevole riduzione della loro capacità di reddito. Tra le motivazioni e cause che possono aver portato a non pagare l’affitto, possono rientrare, a titolo esemplificativo: un licenziamento, la cassa integrazione, cessazioni di attività professionali dovute a cause di forza maggiore, una malattia grave, un infortunio o un decesso di uno dei componenti del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito o il fatto che la maggior parte di questo sia stato impiegato nella necessità delle cure o delle spese mediche.

La regione Lombardia, con indicazioni riportate anche sul sito del Comune di Milano, mette a disposizione un contributo. Ovviamente, l’erogazione di questo contributo è sottoposta al vaglio di una Commissione che verifica se gli inquilini morosi che ne hanno fatto richiesta, abbiano i requisiti necessari per accedere a beneficiare di tale contributo.
Possono accedere coloro che hanno un regolare contratto di locazione su libero mercato e un reddito che rientri nei parametri indicati dalla legge e sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità. Possono accedere i cittadini italiani o europei o diversamente, la persona essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Per ottenere il Contributo si deve presentare una domanda che può essere proposta anche nel caso in cui si sia in presenza di una intimazione di sfratto non ancora convalidata. Le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre 2021. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta da chi richiede il contributo e presentata presso il proprio Municipio di Residenza. Il Comune non accetta altre modalità di presentazione.
Per maggiori dettagli si veda la tabella qui riportata

Se sei lavoratore dipendente e genitore di un minore malato puoi informarti presso l’Ente Previdenziale di riferimento per un’eventuale domanda di congedo straordinario retribuito.

L’indennità di frequenza è un assegno per i minori disabili, iscritti o frequentanti scuole di qualsiasi ordine e grado fino al compimento del diciottesimo anno di età. La domanda va presentata all’INPS, per via telematica, dal legale rappresentante del minore (genitore, curatore, tutore).

Per ottenerla è necessario possedere i seguenti requisiti:
-il riconoscimento della condizione di “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della minore età”;
-la cittadinanza italiana e la residenza sul territorio nazionale (ne hanno diritto anche i minori cittadini degli stati membri dell’Unione europea i cui famigliari risiedano in Italia. Possono ottenere l’indennità anche i minori cittadini extracomunitari iscritti nella Carta di Soggiorno di uno dei genitori);
-il certificato di frequenza scolastica, di corsi riabilitativi o centri occupazionali;
-un reddito annuo personale che non superi il tetto minimo fissato periodicamente dalla Legge Finanziaria.

Servizio di istruzione domiciliare: è oggi presente in tutte le realtà territoriali per garantire il diritto allo studio ai bambini/ragazzi malati, ma non ricoverati in strutture sanitarie, contribuendo a sostenere e incrementare il loro benessere fisico e psichico.

Il CCNL- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro- prevede la durata massima del periodo di malattia, detto anche periodo di comporto, durante il quale si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e della retribuzione nella misura e nei modi previsti dal CCNL.

Trascorso il periodo di comporto, alcuni CCNL possono prevedere ulteriori agevolazioni come il passaggio al part-time (sia verticale che orizzontale*) o a periodi di aspettativa non retribuita. *Part-time orizzontale= lavori tutti i giorni per meno ore. Part-time verticale= lavori a tempo pieno ma non tutti i giorni lavorativi.

Sono esclusi dal calcolo dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital e i giorni di assenza dovuti alle terapie anti-tumorali debitamente certificati dall’ASL di competenza o dalla struttura convenzionata.

Solo tu puoi decidere se sottoporti o meno ad un accertamento diagnostico o ad una terapia. Per poter fare una scelta consapevole hai diritto ad essere informato del tuo stato di malattia, delle indagini e cure che ti verranno proposte dai medici, dei benefici e dei rischi, e delle conseguenze in caso di rifiuto.

La tua decisione si esprimerà firmando un modulo chiamato “consenso informato”. Il medico ha l’obbligo di rispondere a tutte le domande. Inoltre, hai diritto ad avere accesso e prendere visione della tua cartella clinica, a conoscere i nomi e gli orari di disponibilità degli specialisti e degli operatori che ti stanno curando, ad avere una lettera di dimissione da presentare al tuo medico di base, a richiedere copia della tua cartella clinica. Puoi anche rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di tua fiducia per esprimere il consenso.

Per il minore ammalato il consenso informato è firmato dai genitori o dal legale rappresentante.

Il consenso informato non è solo questione deontologica nel rapporto tra il paziente e il medico, ma costituisce il presupposto per la legittimità del trattamento medico-chirurgico e dalla violazione di questo obbligo conseguono, quindi, una responsabilità disciplinare ed una responsabilità medica penale e civile. Dal punto di vista privacy, tutti i dati riguardanti la tua persona (nome, cognome, indirizzo, CF, email, ecc.) e la tua malattia sono tutelati ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 “GDPR” e del D.Lgs 196/2003 “Codice Privacy”. I professionisti sanitari e gli enti ospedalieri possono liberamente trattare i tuoi dati personali nell’ambito delle attività di medicina preventiva, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali. In tali casi non ti deve essere richiesto alcun consenso privacy.

Per altri scopi al di fuori di quelli strettamente legati alla cura ti deve essere chiesto preventivamente il consenso, che puoi anche negare. Infatti, senza la tua specifica autorizzazione in forma scritta i tuoi dati non potranno essere utilizzati. Se ti si chiederà di usare i tuoi dati per scopi statistici o scientifici sappi che devono essere resi anonimi, affinché non si possa risalire al tuo nome.
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